Imballaggio da trasporto: come cambia l’approccio?

La giornata della Fondazione Carta Etica del Packaging, tenutasi presso la sede “Spazio Cosimo 10” a Milano il 1° dicembre scorso, è stata occasione per un approfondimento sul tema dell’imballaggio per il trasporto e della logistica alla luce del regolamento “packaging waste”.
Per Fondazione Carta Etica, la divulgazione è un valore e uno strumento potente per diffondere conoscenza e consapevolezza. È attraverso la divulgazione che è possibile educare i consumatori, le imprese e le istituzioni sulla necessità di adottare pratiche di packaging responsabile, sostenibile, etico. In questa giornata, è stato trattato il tema dell’imballaggio per il trasporto e della logistica alla luce del regolamento “packaging waste”. L’imballaggio terziario cambia nome per la legge ma non cambia nella sostanza. 

Per la proposta di regolamento “packaging waste”, l’imballaggio per il trasporto viene così definito: “l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una serie di unità di vendita o di imballaggi multipli, compresi gli imballaggi per il commercio elettronico ma esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei, per evitare la manipolazione del prodotto e i danni connessi al trasporto”.

Anche l’imballaggio secondario cambia nome e diventa imballaggio multiplo, e si innesta pienamente nel contesto della logistica. La giornata ha proposto una serie di riflessioni da parte di esperti del settore, su ciò che sta avvenendo in tema di imballaggio da trasporto nella prospettiva della bozza del regolamento packaging waste, che come è noto, pone per la filiera dei cambiamenti epocali. 

Impatto del nuovo regolamento sugli imballaggi da trasporto 

Ivano Arrighi, Senior Advisor, Istituto Italiano Imballaggio, ha trattato la gestione attuale dell’imballaggio da trasporto e scenari futuri. 

La distribuzione fisica di un prodotto si ottiene mediante l’autoprotezione del Prodotto o mediante l’imballaggio. Detto questo, il nuovo regolamento sembra non evidenziare un aspetto fondamentale: parla solo di imballaggi e non di Prodotto imballato. È solo la combinazione dei due, prodotto e Imballaggio, unitamente al sistema distributivo, che ottimizza protezione, materiali, qualità, ambiente e costi aziendali. Per ottenere questo, relativamente all’imballaggio da trasporto e di beni durevoli, l’imballaggio dovrebbe essere sviluppato con la stessa attenzione del Prodotto. Non a caso il regolamento richiede evidenza del progetto, dei calcoli di progetto, di prove, ecc. 

Uno sviluppo corretto comprende: 

1. Analisi dei rischi della distribuzione (e messa a punto di uno specifico adeguato programma di prove di trasportabilità, con indicazione di relativi obiettivi di resistenza necessari alla progettazione); 
2. Valutazione della robustezza del Prodotto (Indice di Fragilità “G”); 
3. Eventuale miglioramento della robustezza del Prodotto; 
4. Scelta dei materiali di imballaggio; 
5. Progetto dell’imballaggio; 
6. Esecuzione di prove di trasportabilità conformemente al punto 1. 

Quale potrebbe essere l’impatto del nuovo regolamento UE per le aziende di beni durevoli? Sicuramente positivo, perché in moltissimi casi obbliga l’azienda a conoscere bene: 

- la capacità del prodotto a resistere agli stress della distribuzione, dai magazzini interni, al trasporto al cliente finale; 
- le caratteristiche dei materiali di imballaggio e il loro miglior impiego; 
- la progettazione dell’imballaggio che se fatta internamente dà i migliori risultati qualitativi ed economici. 

Vediamo ora alcuni aspetti importanti, selezionati ed estratti dal nuovo regolamento, impattanti sugli imballaggi dei beni durevoli. Il presente regolamento si applica a tutti gli imballaggi, ad eccezione degli imballaggi approvati per il trasporto di merci pericolose: 

- imballaggio per il trasporto: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di qualsiasi serie di unità di vendita o di imballaggi multipli, compresi gli imballaggi per il commercio elettronico ma esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei, per evitare i danni al prodotto connessi alla manipolazione e al trasporto. 
- (non) Riciclabilità: in attesa della valutazione del loro status da parte della Commissione a norma del paragrafo 10 ter del presente articolo, quest’ultimo non si applica agli imballaggi in legno. 
- riutilizzo: l’operazione mediante la quale imballaggi riutilizzabili più volte sono riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti grazie a un adeguato supporto logistico e alla promozione mediante adeguati sistemi a incentivi, che si basano di norma su un deposito cauzionale. 

Gli imballaggi dovrebbero essere progettati in modo da ridurne al minimo il volume e il peso, pur mantenendone la capacità di svolgere le funzioni di imballaggio. Il fabbricante degli imballaggi dovrebbe valutarli sulla base dei criteri di prestazione elencati nell’allegato IV del regolamento. In considerazione dell’obiettivo del presente regolamento di ridurre la produzione di imballaggi e rifiuti di imballaggio e migliorare la circolarità degli imballaggi nel mercato interno, è opportuno rendere gli attuali criteri più specifici e rigorosi. È pertanto opportuno modificare l’elenco dei criteri di prestazione degli imballaggi elencati nella norma armonizzata EN 13428: 200030. 

Sebbene la commercializzazione e l’accettazione dei consumatori continuino a essere rilevanti per la progettazione degli imballaggi, non dovrebbero rientrare tra i criteri di prestazione che giustificano di per sé peso e volume aggiuntivi dell’imballaggio. D’altro canto la riciclabilità, l’impiego di contenuto riciclato e il riutilizzo possono giustificare un maggiore peso o volume degli imballaggi e dovrebbero quindi essere aggiunti ai criteri di prestazione. Gli imballaggi con doppie pareti, falsi fondi e altre caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto non dovrebbero essere immessi sul mercato, in quanto non soddisfano le prescrizioni in materia di riduzione al minimo degli imballaggi. Questa regola dovrebbe applicarsi anche agli imballaggi superflui, non necessari a garantire la funzionalità dell’imballaggio. 

Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno e creare condizioni di parità, è necessario garantire che gli imballaggi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell’Unione siano conformi al presente regolamento, indipendentemente dal fatto che siano importati come imballaggi autonomi o come parti di un prodotto imballato. In particolare, è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. In tali casi, le autorità doganali cercheranno di identificare e bloccare alle frontiere gli imballaggi interessati. In conclusione, Arrighi ha affermato che una consapevole e corretta progettazione porta in primis a miglioramenti economici e qualitativi, oltre che ambientali. 

Questa è la strada da seguire anche indipendente da vecchi e nuovi regolamenti. In alternativa si apre uno scenario già visto. I precedenti regolamenti in vigore dal 1997, con obblighi di progettazione sostanzialmente analoghi a questi, hanno avuto ben poco effetto su gran parte delle aziende, nonostante fossero previsti obblighi di legge e sanzioni. Quest’ultimo regolamento rimanda di fatto l’attuazione al 2030. Bisognerà attendere per vedere se in Italia vi sia una reale, concreta volontà di attuazione.


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L’articolo completo sarà pubblicato su Rassegna dell’imballaggio 1 – Gennaio/Febbraio